Come fare per...


Istanza di restituzione dei beni sequestrati (G.I.P./G.U.P.)

Dove

Cancellerie del GIP/GUP procedente - Piani dall’11° al 16° della Torre B

Informazioni utili

E’ l’istanza volta all’ottenimento della restituzione dei beni sottoposti a sequestro.

Quando non e' necessario mantenere il sequestro a fini di prova,  le  cose  sequestrate  sono restituite a chi ne abbia diritto, anche  prima  della  sentenza. Se occorre, l'autorità' giudiziaria prescrive di  presentare  a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione. Nel caso prima previsto  la restituzione non e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316 C.P.P. Non si fa luogo alla restituzione, e il sequestro e' mantenuto ai fini preventivi, quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321 C.P.P. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca (v. Art. 262 C.P.P.)

Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza e' divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non e' stata proposta o e' stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati  nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne e' ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia. L'autorità' giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine  indicato  nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. La somma ricavata dalla vendita e' versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati  presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto. (v. Art. 264 C.P.P.).

La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato dal Tribunale del Riesame a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende (V. ART. 150 t.u. 115/02, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115).

Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il magistrato ordina la vendita delle cose sequestrate. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro (V. ART. 151 t.u. 115/02, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115).

Soggetti interessati

Gli indagati/imputati, loro difensori, o terzi proprietari del bene sequestrato.

Modalità

Con istanza che precisi:numero del procedimento penale;dati dell’istante proprietario del bene;ragioni a supporto della restituzione (con documentazione); elenco dettagliato dei beni di cui si richiede la restituzione.

Costi

Pagamento delle spese di custodia se il bene è di proprietà dell’imputato.

Norme di riferimento

Artt. 262, 264, 676 c.p.p. - Artt. 84 segg. Disp. att. c.p.p. – Artt. 150 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30/05/2002, n. 115).