Come fare per...


Richiesta di ammissione al gratuito patrocinio nel Processo Penale

Dove

L'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato va presentata alla Cancelleria del GIP  se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari o se il GIP è il giudice che procede, ovvero se il GIP  ha emesso il provvedimento impugnato e il procedimento pende davanti alla Corte di Cassazione.
Cancellerie del GIP/GUP procedente: Piani dall’11° al 16° della Torre B

Informazioni utili

Coloro che  si trovano in condizioni economiche precarie ed hanno i requisiti necessari possono chiedere di essere ammesso al patrocinio gratuito, cioè a spese dello Stato.

Soggetti interessati

L’Indagato, l’Imputato, il condannato, la parte offesa dal reato, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o il civilmente obbligato per l'ammenda; chiunque (offeso dal reato o danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
L'ammissione può essere richiesta (e se concessa, è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivanti ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del Tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, a norma dell'art. 92  t.u.s.d.g.

Modalità

All’istanza va allegata la copia del documento di riconoscimento, la copia del codice fiscale, lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza, la copia del codice fiscale dei componenti del nucleo familiare.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato, a pena di inammissibilità. La sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore, se presentata da quest’ultimo.
La domanda può essere inviata, con gli allegati sopra menzionati, anche a mezzo raccomandata A.R. Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. 
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (dichiarazione sostitutiva di certificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.
  • il certificato di iscrizione all’albo del gratuito patrocinio (da parte dell’avvocato nominato).
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria. La domanda è trasmessa al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).
Entro 10 giorni sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato.
Copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
Se l'istanza è accolta, l'interessato può scegliere tra gli iscritti negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello, e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
Se la domanda viene rigettata, contro il provvedimento di rigetto l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate). L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. 
La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
Il beneficio non è ammesso se il richiedente è assistito da più di un difensore.

Norme di riferimento

Artt.74-141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30/05/2002, n. 115).