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11/03/2020 - DECRETO 2020/64 - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE E PRECISAZIONI RIGUARDANTI IL DECRETO 63/2020, ATTUATIVO DEL DECRETO LEGGE N. 11/2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Considerato che nel decreto 63/2020, attuativo del decreto legge n. 11/2020, sono state erroneamente trascritte le caselle di posta elettronica ordinaria della sezione GIP alle quali fare riferimento nel periodo di sospensione;

Ritenuto che sia altresì necessario integrare quanto disposto in relazione al settore penale, al punto n. 4 delle direttive generali, con riferimento all’eventuale trattazione dei processi in cui sia stata applicata una misura cautelare, personale ovvero reale, laddove pervenga richiesta da parte dell’imputato o del suo difensore;

Ritenuto, inoltre, che appare opportuno precisare che la chiusura al pubblico si estende anche ad altri uffici amministrativi, erroneamente non inseriti nel precedente decreto;

Considerato, infine, che, in ordine alla chiusura al pubblico degli Uffici del Giudice di Pace del circondario, disposta col suddetto decreto, è opportuno precisare che fra il pubblico non rientrano i magistrati onorari e gli avvocati, i quali potranno accedere per le attività di loro competenza, che non siano precluse dalla sospensione, e, con riferimento particolare agli avvocati, per quelle attività effettivamente urgenti e indifferibili, diverse dall’iscrizione al ruolo della causa o dalle richieste e rilascio di copie, attesa la chiusura degli uffici a ciò preposti;

dispone

-          che, a pagina 6 del decreto 63/2020, ove è scritto:

 “L’indirizzo mail è composto per tutte dal numero romano seguito da unitaoperativagip.tribunale.napoli@giustizia.it

Es. primaunitaoperativagip.tribunale.napoli@giustizia.it”

debba invece leggersi:

“L’indirizzo mail è composto per tutte dal numero romano seguito da unitagip.tribunale.napoli@giustizia.it

Es. primaunitagip.tribunale.napoli@giustizia.it”

-          che, nel periodo di sospensione, possono essere trattati, altresì, ove pervenga richiesta dalle parti o dai difensori, nei tempi e con le modalità disciplinate dal detto decreto n. 63/2020, anche i procedimenti con imputati nei cui confronti siano state applicate misure cautelari personali diverse da quella custodiale ovvero siano state applicate misure cautelari reali.

-          che, nel periodo di sospensione, sono altresì chiusi al pubblico i seguenti uffici, che possono essere contattati dagli utenti ai seguenti indirizzi e-mail, esclusivamente con riferimento a richieste di cui sia motivata l’urgenza:

Ufficio INNOVAZIONE

ufficioinnovazione.tribunale.napoli@giustizia.it

Ufficio ESECUZIONE PENALE

esecuzionepenale.tribunale.napoli@giustizia.it

esecuzionepenale.tribunale.napoli@giustiziacert.it

Ufficio CONSULENTI TECNICI

constecnici.tribunale.napoli@giustizia.it

consulentitecnici.tribunale.napoli@giustiziacert.it

-          che gli Uffici del Giudice di Pace restino chiusi al pubblico non professionale, ragion per cui potranno accedervi i magistrati e gli avvocati che dovessero svolgere attività urgente.

Con riferimento all’avvocatura, in particolare, si ribadisce la chiusura, tra gli altri, degli uffici addetti all’iscrizione al ruolo e alla richiesta e rilascio di copie. Si rammenta, altresì, che l’iscrizione al ruolo dei procedimenti può essere utilmente effettuata anche inviando gli atti a mezzo posta.

Si comunichi al sig. Presidente della Corte d’Appello, al sig. Procuratore Generale della Repubblica, al sig. Procuratore della Repubblica, a tutti i Presidenti di sezione e magistrati in servizio presso il Tribunale, agli Uffici del Giudice di Pace del circondario, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, all’Ufficio innovazione per la pubblicazione sul sito istituzionale, e a tutti gli Uffici interessati all’esecuzione del presente provvedimento.

 

Il Direttore della Segreteria                                Il Presidente del Tribunale

    dr. Domenico Cardullo                                     dr.ssa Elisabetta Garzo

Decreto 2020-064 correzioni e integrazioni