La nomina a giudice popolare viene effettuata dal Presidente del Tribunale ed è subordinata ad alcuni requisiti necessari:
- la cittadinanza italiana;
- l'età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- la buona condotta morale;
- titolo di studio: licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise) e licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello).
Gli elenchi dei giudici popolari vengono aggiornati con cadenza biennale;
Una volta ottenuta la nomina, questa ha la durata di 3 mesi, a meno della prosecuzione del processo.
Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.
Chiunque, nominato, può successivamente chiedere - e comunque sempre prima della comparizione o in seduta di comparizione per il giuramento - l’esonero per motivi di salute, allegando alla richiesta idonea certificazione medica.
Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.
Il compenso giornaliero è quello stabilito per legge e tiene conto di eventuali rimborsi per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del comune di residenza, e di eventuali indennità di trasferta o aggiuntive.
Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.