Come fare per...


Contributo unificato

Cosa

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo e nel processo tributario. 
Azione civile nel processo penale 
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. 
Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore. 
Obbligo di pagamento 
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 
Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo (in vigore fino al 31 dicembre 2011).
Dal 1° gennaio 2012 la parte attrice quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
Indicazioni obbligatorie 
Qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il contributo unificato è aumentato della metà. 
Qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario ed i giudizi amministrativi, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. 
Modalità di pagamento 
Il contributo unificato è corrisposto mediante: versamento ai concessionari; versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. 
Controllo in ordine al pagamento 
Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. 
Il funzionario procede, altresì, alla verifica ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa. 
Omesso o insufficiente pagamento 
In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. 
In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.

Norme

T.U. Spese di Giustizia - DPR115/2002;
Modificato da ultimo da Art. 28 L. 12 Novembre 2011, N. 183

Tabelle contributo unificato per scaglioni

A) TABELLE SCAGLIONI PER VALORE

    1. Ex articolo 13 Testo Unico Spese di Giustizia
  • euro 37,00 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
  • euro 85,00 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;
  • euro 206,00 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
  • euro 450,00 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
  • euro 660,00 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
  • euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
  • euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
  1. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242,00
    Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37,00. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146,00.
    2-bis. Fuori dai casi previsti dall’ articolo 10, comma 6 bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;
  2. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall’ articolo 9 comma 1.bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’ importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.
    3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'.;
  3. ...ABROGATO...
  4. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740,00.
  5. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g per il tribunale e lettera c per i procedimenti innanzi al giudice di pace).( punto 6 per come modificato dalla legge 17 agosto 2005 n 168 ) 6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
  • Per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300,00. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
  • Per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
  • Per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;
  • Per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;
  • In tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600,00. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
[6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.] 
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

euro 30,00 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
euro 60,00 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
euro 120,00 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
euro 250,00 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000

Tabella per gradi giudizio e posizioni processuali

B) TABELLA PER GRADI GIUDIZIO E POSIZIONI PROCESSUALI

IMPUGNAZIONI
  • Appello, appello incidentale N.B= in materia di lavoro, assistenza e previdenza deve tenersi conto dei limiti reddituali,) contributo unificato corrispondente al valore della causa aumentato della metà N.B = le impugnazioni alle sentenze emesse nei procedimenti esenti nei giudizi innanzi al giudice di pace pagano il contributo unificato (circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia e risoluzione n 48/E Agenzia delle Entrate)
  • Reclami ( in materia di lavoro vedi normativa specifica) € 85 aumentato della metà
RICORSO IN CASSAZIONEcontributo unificato corrispondente al valore della causa raddoppiato
RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INNANZI AD ALTRO GIUDICEContributo unificato in base al valore della causa
MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDE RICONVENZIONALI, MUTAMENTO DELLA DOMANDA CHIAMATA IN CAUSA
  • Proposte dalla c.d. parte diligente ( che iscrive la causa) Contributo unificato corrispondente al valore della controversia integrato da eventuale aumento del valore della causa
  • Proposte dalle altre parti Autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta
INTERVENTO AUTONOMO ( in materia di esecuzione civile vedi tabella specifica)Autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta
PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE CHE RENDONO ESECUTIVO IL LODO ARBITRALE DI CUI ALL’ART. 825 C.P.C. (circ. prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust.)€ 85,00
GIUDIZIO AZIONATO DAL CONCESSIONARIOcircolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U ai sensi dell’articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l’articolo48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato,le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia. I sopra indicati diritti sono prenotati a debito a cura del concessionario
PROCEDIMENTO PER CORREZIONI ERRORI MATERIALIEsente
RICHIESTA RILASCIO ULTERIORE COPIA IN FORMA ESECUTIVA ex art.476 cpcEsente
PROCESSO PENALEcontributo unificato in relazione al quantum deciso in sentenza

Tabelle per procedure

C) TABELLE PER PROCEDURE

  1. PROCEDIMENTI SPECIALI LIBRO QUARTO, TIT. I, CAPO I,II, III ,III bis e IV c.p.c.
    • Procedimenti d’ingiunzione Capo I (artt. Da 633 a 656 cpc) - Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà
    • Opposizione a decreto ingiuntivo - metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa 
      N.B. ai sensi della circolare 14 luglio 2005 n DG 14/07/2005.1543, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nella ipotesi di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale. Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni
    • Procedimento per convalida di sfratto Capo II (artt. Da 657 a 669 cpc) - Contributo ridotto alla metà rispetto al valore. 
      Il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida. 
      Il valore dei procedimenti di sfratto per finita locazione si determina in base all’ammontare del canone annuo. 
      Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:
      1. nell’ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;
      2. nell’ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.
    • Procedimenti cautelari in generale (artt. Da 669 bis a 669 quaterdecies)
    • Procedimenti cautelari in corso di causa( vedi circolare DG 07/02/201.0015598.U)
    • Sequestro (artt. Da 670 a 687 cpc)
    • Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. Da 688 e 691 cpc)
    • Procedimenti di istruzione preventiva (artt. Da 692 a 699 cpc)
    • Provvedimenti d’urgenza (artt. Da 700 a 702 cpc) - Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.
    • Inibitoria della sentenza primo grado ( art. 283 cpc) € 85,00
    • Procedimento sommario di cognizione (art 702-bis ess) - Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà. 
      Nel caso in cui il giudizio prosegue nel merito si integra il contributo unificato
    • Procedimenti possessori Capo IV (artt. Da 703 a 705 cpc) - Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà. 
      Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l’una di cognizione sommaria e l’altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta.
    • Istanza ai sensi dell’articolo 351 commi 2 e 3 cpc (SOSPENSIONE ESECUTIVITA’ SENTENZA PRIMO GRADO) (circolare senza numero DAG dir. Giust. civile del 13gennaio 2006) - € 85,00
    • Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione ( ex decreto legislativo 150/2001) (libro quarto, titolo I, capo III bis ):
      • Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;
      • Opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia;
      • Controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
      • Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
      • Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale;
      • Controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche ;
      • Impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai;
      • Impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
      • Controversie in materia di discriminazione;
      • Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita';
      • Controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.
      • Controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea;
      • Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare;
      • Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;Azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni comunali, provinciali e regionali;
      • Azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo;
      • Impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo Esente
  2. DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE ( ex decreto legislativo 150/2001) TITOLO I E III DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE )
    • Controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso;
    • Controversie in materia di liquidazione degli usi civici - Esente;
    • Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici - contributo unificato corrispondente al valore della causa;
  3. DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO( ex decreto legislativo 150/2011) SEZIONE II DEL CAPO I DEL TITOLO IV DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
    • Opposizione ad ordinanza-ingiunzione;
    • Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
    • Opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti;
    • Opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato;
    • Controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali - Impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti;
    • Opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestatocontributo unificato corrispondente al valore della causa
    • Controversie agrarie - Esente
  4. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
    • Procedimenti di volontaria giurisdizione - € 85,00
    • Procedimenti in Camera di Consiglio (artt. Da 737 a 742 bis cpc) - € 85,00 aumentato della metà
    • Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Ministeriale n.5 del 31-7-2002) - € 85,00:
    • Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno - Esente
  5. LOCAZIONE, COMODATO, ecc.
    • Procedimenti in materia di locazione
    • Procedimenti in materia di comodato
    • Occupazione senza titolo
    • Impugnazione di delibere condominiali contributo unificato corrispondente al valore della causa
  6. PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.
    • Regolamento CE 1896/2006 - metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa( circolare ministero giustizia DAG.02/09/2010.0113135.U)
  7. ATTIVITA’ NON GIURISDIZIONALI
    • Rinunzia eredità - Esente
    • Accettazione eredità beneficio di inventario - Esente
    • Atto notorio - Esente
    • Perizia giurata - Esente
    • Redazione inventario accettazione eredità ( escluso eredi minorenni) - € 85,00
  8. LEGGI SPECIALI
    • Legge 689/81 ( opposizione ingiunzioni amministrative)( vedi anche specifica tabella)
    • legge 319/58 (lavoro e pubblico impiego) contributo unificato corrispondente al valore della causa
    • Amministratore dei beni sequestrati ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65 avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore valore della causa (circolare 20 giugno 2006 n 66030 Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia)
    • Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese articoli 2 e 3 DPR 247/2004 nota 16 giugno 2008 - Esente
    • Procedure instaurate dai consorzi per aree di sviluppo industriale (DPR 218/78)contributo secondo il valore e prenotato a debito( circolare DAG 7/10/2005.0022051.u)
    • Procedure instaurate dagli Istituti Autonomi case Popolari contributo secondo il valore della causa
      Il regime fiscale di esenzione per gli atti nei procedimenti promossi dagli Istituti Autonomi case popolari per lo sfratto degli inquilini morosi e/o per il recupero dei canoni dovuti ex articolo 33 R.D. 28 aprile 1938 n 1165, ai sensi del quale la procedura in oggetto era esente dalle imposte di bollo e di registro, NON opera più essendo il richiamato articolo 33 abrogato dal DPR 642/1972 che non ne richiama le ipotesi di esenzione nella relativa tabella B “ atti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” trovando quindi applicazione l’articolo 20, relativo ad atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi di cui alla Tariffa allegata A “atti, documenti e registri soggetti all’imposta sin dall’origine” di cui al richiamato DPR 642/72Ai sensi della circolare ministeriale giustizia prot. n 5/181/03-1/RG del febbraio 2000 l’atto di precetto nei procedimenti in questione non è esente dall’imposta di bollo.
    • Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale legge 346/76 contributo secondo il valore della causa
    • Mediazione e conciliazione ( verbale di omologa) Legge 28/2011 € 85,00
  9. ESECUZIONI CIVILI
    • Procedimenti di Esecuzione Immobiliare - € 242,00
    • Procedimenti di Esecuzione Mobiliare ( importo inferiore a 2.500 euro) € 37,00
    • Procedimenti di Esecuzione Mobiliare ( importo pari o superiore a 2.500 euro) € 121,00
    • Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 615, 2°c. e 617 c.p.c) € 146,00
    • Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio € 121,00
    • Opposizione all’esecuzione art 615 1° comma cpc(giudizio ordinario) contributo unificato secondo il valore della causaOpposizione di terzo all’esecuzione € 146,00 Opposizione ai pignoramenti presso terzi ex art 72-bis DPR 602/1975 € 85,00 Reclamo avverso i provvedimenti di cui agli artt. 624 e 630 cpc € 85,00 aumentato della metàIntervento nessun contributo unificato è dovuto salvo che l’interveniente non faccia istanza di vendita o di assegnazione non avendo provveduto a farla il creditore procedente (circolari ministeriali n 1/2002 e n 2/2002)
    • Differimento della vendita a richiesta di parte - Esente
    • Istanze per la restituzione dei titoli - Esente ( dovuta l’imposta di bollo)
    • Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi - Nessun contributo è dovuto e non si recuperano le spese sostenute.
    • Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l’estinzione del processo esecutivo per l’inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - non dovuto il pagamento del contributo unificato nell’ipotesi in cui manchi l’istanza di assegnazione o di vendita
    • Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento - Esente (dovuta l’imposta di bollo sull’istanza)
    • Conversione del pignoramento ex art. 495 cpc - Esente ( a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull’istanza è dovuta l’imposta di bollo
    • ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927. “i ricorsi per sequestro di autoveicoli” contributo sarà quello relativo all’esecuzione mobiliareai sensi della circolare n 4/602/6379 del 2 giugno 1979 i procedimenti pagano il contributo relativo ai procedimenti in materia di esecuzione
    • Procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione contributo unificato secondo il valore della causa (circolare DAG 07/08/2008.0048948.U)
    • Recupero onorari nel processo esecutivo - contributo unificato secondo il valore della causa Ai sensi della circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non opera l’esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l’avvocato agisca per il recupero delle stesse L’esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.
    • Degli obblighi di fare e di non fare ( art.612 cpc) - € 121,00
      Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell’esecuzione
  10. FALLIMENTI
    • Procedure fallimentari, dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura - € 740,00
    • Istanza di chiusura del fallimento - Esente ( circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44)
    • Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento - metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della sentenza impugnata N.B. Ai sensi della circolare, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni
    • Opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo - € 85,00
    • Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare - € 85,00
    • Istanza di fallimento - € 85,00
    • Ricorso per insinuazione tardiva o tempestiva - Esente
    • Domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie - Esente (circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)
    • Sovraindebitamento:
      • deposito della proposta del debitore, impugnazione e risoluzione del creditore - € 85,00
      • reclamo - importo di € 85,00 aumentato della metà
    • Procedimento di esdebitazione (circolare DAG08/09/2010.0114831.U) € 85,00
  11. PROCEDIMENTI IN MATERIA Di SEPARAZIONE E/O DIVORZIO
    • Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc) - € 85,00
    • Separazione consensuale ex articolo 711 cpc - € 37,00
    • Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70 - € 85,00
    • Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70,comma 16,(consensuale) - € 37,00
  12. PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA E PUBBLICO IMPIEGO
    Si paga il contributo se il lavoratore ha un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione pari al doppio dell’importo previsto dall’art. 76 DPR 115/02 attualmente 10.628,16 x 3 = 31.884,48
    • Controversie di previdenza e assistenza - € 37,00
    • Controversie lavoro e pubblico impiego - contributo per valore di cui all'articolo
    • 13 ridotto alla metà (compresi i decreti ingiuntivi)
    • Accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale - contributo € 37,00
    • Decreti ingiuntivi in materia di previdenza - contributo ridotto della metà
    • (€ 18,50).