Come fare per...


Richiesta di oblazione dopo la notifica del decreto Penale

Dove

Cancellerie del GIP/GUP procedente - Piani dall’11° al 16° della Torre B

Informazioni utili

L’oblazione è un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. In sintesi l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge. 
L’oblazione processuale è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare: 1. per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 c.p.)   2. per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (162 bis c.p.).
Negli stessi termini per proporre opposizione (15 giorni dalla data di notifica del decreto penale), l’imputato può richiedere al Giudice di esser ammesso all’oblazione se ricorrono i presupposti di legge di cui sopra.

Soggetti interessati

L'imputato


Modalità

Con l’ordinanza di ammissione all’oblazione, il Giudice fissa la somma da versare e ne fa dare notizia al richiedente. Quest’ultimo ritira in cancelleria la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente: i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa, le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate). Il versamento deve essere effettuato utilizzando il predetto modello fiscale F23 presso uno dei seguenti sportelli: Concessionario EQUITALIA POLIS S.P.A.;Ufficio Postale;Istituto Bancario. 

Utilizzando il MODELLO F23. Nella compilazione del modello F23 attenersi alle seguenti indicazioni:
  • [NUMERO DI RIFERIMENTO]: indicare il NUMERO DI DECRETO PENALE riportato sul frontespizio del decreto penale (ad esempio 1 / 12 DECRETO PENALE);
  • [COGNOME, DENOMINAZIONE…]: indicare le generalità ed il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento;
  • [UFFICIO O ENTE] indicare come codice 9BX  e come sub. Codice  RU;
  • [CAUSALE]: indicare come codice PA;
  • [ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO]: indicare il numero del decreto penale riportato in calce all’atto seguendo l’ordine anno/numero (ad esempio N. 567/12 Reg. Dec. Pen. diventa = 2012567DECPEN);
  • [CODICE TRIBUTO]: 741T (Ammenda); 773T (Spese processuali). [DESCRIZIONE]: indicare una delle seguenti voci MULTA o AMMENDA, ovvero, entrambe;
  • [IMPORTO]: indicare l’importo complessivo della pena pecuniaria comminata (in cifra);
  • [COD. DESTINATARIO]: non compilare.
Può succedere che, a causa di errori nella compilazione del modello, l'ufficio o l'ente non riesca ad abbinare correttamente il versamento al relativo atto o documento. Ciò può comportare delle richieste di pagamento relative a somme già versate. In questo caso, il contribuente può rivolgersi all’ufficio competente per richiedere uno sgravio (cancellazione del tributo) o il rimborso delle somme versate in più.
Gli errori più frequenti che si commettono compilando il modello di versamento F23 sono:
  • errata indicazione del “codice tributo” 
  • errata indicazione del “codice ufficio”. 
In caso di errore del “codice tributo” il contribuente deve inviare una comunicazione all'ufficio locale il cui codice è stato indicato nel modello. Se, invece, l'errore riguarda il “codice ufficio”, il contribuente deve inviare una comunicazione sia all' ufficio locale il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui si riferisce correttamente il versamento. Una volta eseguito il versamento l’interessato deve depositare in cancelleria una delle copie del modello F23 con la data di accettazione ed il timbro dell’istituto bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento. 
Il Giudice, avuta prova certa del pagamento, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione il reato.

Norme di riferimento

Artt. 162 e 162bis c.p.