Pagamento del decreto penale
Dove
UFFICIO RECUPERO CREDITI PENALE – TORRE B – PIANO 1 – TEL 081/223.33.09
Informazioni utili
Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l’art. 53 L. 689/81 in relazione all’art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando euro 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione.
Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero. Si ha comunque la possibilità di effettuare il pagamento tramite il quale viene definito il procedimento relativo al decreto penale di condanna.
E’ possibile anche la rateizzazione del decreto penale prima dell’emissione, ma se esso è già esecutivo la rateizzazione andrà chiesta all’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale.
All’istanza di rateizzazione – da presentare alla cancelleria del GIP procedente - va allegato il certificato di stato di famiglia e il modello ISEE ed eventuali ulteriori documenti per la dimostrazione della situazione reddituale.
Soggetti interessati
L'imputato che ne abbia interesse
Modalità
Decorsi i termini per proporre opposizione (15 giorni dalla notifica) il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:
- Agenzia delle Entrate Riscossioni
- Ufficio Postale;
- Sportello Bancario.
competente per il pagamento della pena pecuniaria e di eventuali spese è l’Ufficio recupero crediti di questo Tribunale, che vi procede per i provvedimenti che non rientrano nella riforma Cartabia.
È possibile, ove non sia già stata effettuata l’iscrizione a ruolo, effettuare il pagamento, contattando unicamente l’Ufficio recupero crediti del Tribunale sopra indicato, al fine di concordare le esatte modalità del versamento.
finecontenuti