Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento.
Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione anche con raccomandata o telegramma, purché successivamente sia implementato da un atto esplicativo dei motivi. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.