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07/09/2020 - LINEE GUIDA APPLICATIVE DELL' ART 221 LEGGE 17/07/2020 N. 77
 

 Di seguito le linee guida applicative dell' art 221 legge 17/07/2020 n. 77

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

 

UFFICIO DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA


 

Segreteria 0812239734-9735 Email: dirigenzaamministrativa.tribunale.napoli@giustizia.it

 

 

 

OGGETTO: Linee guida applicative dell’art.221 legge 17/7/2020 n.77

 

 

Ai Sigg. ri  Direttori e Funzionari Responsabili degli uffici del Ruolo e delle sezioni civili

 

Al Sig. Direttore Responsabile dell’ufficio recupero crediti

 

Al Direttore Ufficio Innovazione

 

p.c. Al Sig. Presidente del Tribunale Ai Sig.ri Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto di Napoli

 

In riferimento all’oggetto, da verifiche effettuate in cancelleria, è stato rilevato che non sempre per le iscrizioni dei procedimenti civili negli uffici del Ruolo Civile sia rispettato il dettato normativo previsto dall’art.221 del decreto legge 34 /2020, come modificato dalla legge 77/2020, comma 3 che opportunamente si riporta: negli uffici che hanno la disponibilità del servizio telematico, anche gli atti ed i documenti di cui all’art.16 bis, comma 1 bis del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n.221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsti dall’art.14 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002 n.115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’art.30 del medesimo T.U. sono assolti con i sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’art.5, comma 2 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un indifferibile urgenza, il Capo dell’Ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

Invero, nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno e dal 20 luglio ad oggi, risultano iscritte procedure il cui assolvimento degli oneri fiscali è avvenuto a mezzo della trasmissione in cancelleria della marche da bollo scansionate con invito all’utenza alla regolarizzazione mediante pagamento telematico.

Tanto premesso, nell’evidenziare che il pagamento del contributo e degli altri oneri fiscali con marche da bollo scansionate e successivamente esibite in cancelleria per il loro annullamento è, pertanto, una modalità operativa non rispettosa del dettato normativo richiamato in premessa e nel prendere, comunque, atto che per le iscrizioni relative al predetto periodo appare opportuno ritenere, in via del tutto eccezionale, assolto, in ogni caso, l’onere del pagamento, si rende necessario, sin d’ora, disporre che, relativamente alle iscrizioni a ruolo trasmesse con decorrenza dal 1 ottobre p.v., le cancellerie civili, nei casi d’iscrizione di procedure non conformi al contenuto dell’art.221 della legge 17/7/2020 n.77, dovranno provvedere a tutti gli adempimenti di rito per la riscossione coattiva degli oneri fiscali. Ne deriva che l’Ufficio Ruolo civile sospenderà con efficacia immediata la trasmissione degli avvisi di pagamento.

Conseguentemente le cancellerie civili, per le procedure iscritte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno e dal 20 luglio al 30 settembre, relativamente alle quali il Contributo Unificato e i diritti di cui all’art. 30 del DPR 115/2002 risulteranno essere stati corrisposti mediante marche scansionate, invieranno gli inviti alla esibizione degli originali per il relativo annullamento entro il termine massimo di 30 giorni dal relativo avviso.

L’Ufficio innovazione del Tribunale di Napoli vorrà, infine, provvedere per la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli della presente disposizione.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

 

Dr. Fabio Iappelli

LINEE GUIDA APPLICATIVE DELL' ART 221 LEGGE 17/07/2020 N. 77